Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, Imprese e Professionisti

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Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, Imprese e Professionisti

Confagricoltura Costa Toscana
Pubblicato da Confagricoltura in Costa Toscana · 2 Settembre 2020

Il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 stabilisce che tutte le imprese, sia le Ditte Individuali che quelle costituite in forma societaria, a partire dal 1° Ottobre 2020 dovranno mantenere attivo il proprio domicilio digitale (PEC) comunicato al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

In caso di inosservanza, scatta la sanzione prevista dall'articolo 2630 c.e. in misura raddoppiata, che è pari ad € 60,00 per le Ditte Individuali ed € 400,00 per ciascun amministratore delle Società. (Tali sanzioni non si applicano per le imprese di nuova costituzione).

 Alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese, in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC, la domanda stessa è sospesa in attesa dell'integrazione con il domicilio medesimo.

 Le imprese attive, che non hanno comunicato al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC,  sono tenute a farlo entro e non oltre il 1° Ottobre 2020, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 2194 c.e., in misura triplicata.

 Qualora alla data del 1° Ottobre 2020 la casella Pec non sia stata attivata, la medesima verrà cancellata e l’ufficio del Registro delle Imprese di competenza assegnerà un nuovo e diverso domicilio elettronico addebitandone ai soggetti interessati le spese.

Si rende pertanto necessario ed indispensabile che tutte le imprese verifichino e controllino di essere in possesso di Casella PEC, che la medesima sia quella comunicata al Registro Imprese e che risulti attiva, al fine di evitare spiacevoli sanzioni.

Il nostri uffici saranno a Vostra disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento.


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