Congedo Covid-19 - Bonus Baby-Sitting

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Congedo Covid-19 - Bonus Baby-Sitting

Confagricoltura Costa Toscana
Pubblicato da Confagricoltura in Costa Toscana · 26 Marzo 2021
Si rende noto che sulla G.U. n. 62 del 13 marzo è stato pubblicato il D.L. n. 30 contenente: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

In particolare, si porta a Vs. conoscenza il contenuto di quanto previsto dall’art. 2 che introduce Congedi per genitori e bonus baby-sitting per un periodo temporale dal 13.3.2021,con possibilità di estensione retroattiva dal 1.1.2021
Da una prima lettura della norma – in attesa di quanto verrà più specificamente previsto dall’Inps – si evidenzia quanto segue.


A) Genitori – lavoratori dipendenti - con figli minori di anni 14.

Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati).

Il richiedente, ovvero il genitore lavoratore, deve possedere i seguenti requisiti:

- Deve avere un rapporto di lavoro dipendente in corso.

- Non deve svolgere lavoro in modalità agile.

- Deve riguardare i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio oppure i periodi di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio o ancora i periodi nei quali sia dispostala quarantena del figlio.

- Il Congedo può essere fruito da entrambi i genitori, che possono alternarsi nella fruizione ma mai negli stessi giorni.

- Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al richiedente un’indennità pari al 50% della retribuzione (coperto da contribuzione figurativa).

Nota Bene. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 (congedo retribuito per figli minori di anni 14) e 5 (congedo non retribuito per figli tra i 14 ed i 16 anni) del Decreto Legge in argomento.

Situazioni di Incompatibilità con la fruizione del congedo in relazione alle condizioni dell’altro genitore.

1) La fruizione del congedo in parola è incompatibile con lo svolgimento da parte dell’altro genitore – per gli stessi giorni – del lavoro in modalità agile oppure nel caso in cui usufruisca del bonus baby - sitting;

2) Qualora uno dei due genitori stia fruendo del congedo in parolal’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, a prescindere se lo richieda per lo stesso figlio o per altro figlio avuto dallo stesso genitore.

Eccezione.Qualora il genitore che non stia fruendo del congedo straordinario o del bonus baby sitting abbia altri figli da un altro genitore (ad esempio, padre di due figli avuti da donne diverse), che non stia fruendo a sua volta di una delle misure in parola, può richiedere il Congedo Covid 19.


Retroattività della misura. Gli eventuali periodi di congedo parentaledi cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151, fruiti  dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021(data di entrata in vigore del presente decreto),  possono essere  convertitia  domanda nel Congedo Covid-19 con diritto all'indennità e  non  sono  computati  ne'  indennizzati  a  titolo  di  congedo parentale.


B) Genitori – lavoratori dipendenti - con figli di età compresa tra i 14 ed 16 anni

Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati).

Il richiedente, ovvero il genitore lavoratore, deve possedere i seguenti requisiti:

- Deve avere un rapporto di lavoro dipendente in corso.

- Non deve svolgere lavoro in modalità agile.

- Deve riguardare i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio oppure i periodi di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio o ancora i periodi nei quali sia disposta la quarantena del figlio.

- Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori, che possono alternarsi nella fruizione ma mai negli stessi giorni.

- Per i giorni di congedo fruiti non è riconosciuta al richiedente alcuna indennità, retribuzione o contribuzione figurativa ad eccezione del divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


C) Genitore di figlio convivente minore di anni 16.

E’ prevista una norma generale che riconosce la possibilità di svolgere – in alternativa all’altro genitore -  la propria attività lavorativa in modalità agile per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a  seguito di contatto ovunque avvenuto.

Si ricorda che nel caso in cui uno dei due genitori svolge la propria attività lavorativa in modalità agile l’altro genitore non può usufruire del congedo straordinario Covid -19 e del bonus baby sitting.


D) Bonus baby sitting per figli minori di anni 14.

La misura in oggetto è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori:

- Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;

- Lavoratori autonomi INPS (CD, IAP, ART,COMM);

- Personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico impiegato nell’emergenza sanitaria;

- Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, accreditato appartenente alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio (biomedico o radiologia), operatori socio-sanitari.

- Lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (Professioni iscritti alle Casse).

Per i periodi corrispondenti in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena del figlio, tali categorie di lavoratori possono sceglierela corresponsione di uno o più bonusper  l'acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro settimanali.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13  aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai  centri  con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per  la  prima  infanzia.

Il presente Bonus è incompatibile con il Bonus Asilo Nido.

Situazioni di Incompatibilità con la fruizione del congedo in relazione alle condizioni dell’altro genitore.

- La fruizione del bonus baby sitting in parola è incompatibile con lo svolgimento da parte dell’altro genitore – per gli stessi giorni – del lavoro in modalità agile, nel caso in cui usufruisca del Congedo Covid -19 oppure non svolga alcuna attività o sia sospeso dal lavoro;

Eccezione. Qualora il genitore che non stia fruendo del Congedo Covid-19 o del bonus baby sitting abbia altri figli da un altro genitore (ad esempio, padre di due figli avuti da donne diverse), che non stia fruendo a sua volta di una delle misure in parola, può richiedere il Congedo Covid-19.


E) Genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nei casi indicati in oggetto ed a prescindere dall’età del figlio, nel caso in cui sia disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuoledi ogni ordine e grado o sia disposta la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, il richiedente può  chiedere di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile oppure, in alternativa, usufruire del Congedo Covid-19 con un’indennità al 50% della retribuzione (coperto da contribuzione figurativa).




Proroga consegna Certificazioni Uniche
Con Comunicato stampa n. 49 del 13 marzo 2021 il Ministero delle Finanze rende noto che nel c.d. "Decreto Sostegni", in corso di predisposizione, è prevista la proroga dei termini per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica 2021.

In particolare vengono differiti al 31 marzo 2021 i termini di:

- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della CU 2021 ordinaria
- consegna ai percipienti della CU 2021 sintetica.

In conseguenza della proroga dei termini di trasmissione/consegna della CU 2021, viene posticipato dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata.


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